ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO
CONSULTA
DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
STATUTO
PREMESSA
Art. 1
SEDE
Art. 2
COMPOSIZIONE
Art. 3
§1. La Consulta Diocesana
delle Aggregazioni Laicali (C.D.A.L.) è costituita da: Aggregazioni Laicali
aventi carattere nazionale, riconosciute o erette dalla Conferenza Episcopale
Italiana o dalla Santa Sede e comunque dotate di regolare statuto ai sensi del
Can. 304;
§2. Possono far parte della C.D.A.L. anche
le aggregazioni che rispondono ai seguenti requisiti:
- sono state, a livello
locale, riconosciute come private o erette come pubbliche dall’Ordinario;
- hanno una reale
consistenza nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino;
- si propongono le finalità
proprie dell’apostolato dei fedeli laici nelle sue molteplici forme, operano
entro questo specifico ambito (cfr. can. 215, 298, 327 C .D.C.) e rispondono ai
criteri di ecclesialità indicati dall’Esortazione Apostolica “Christifideles
Laici” (n.30) e dalla Nota Pastorale “Le Aggregazioni Laicali nella Chiesa”,
(n.15);
- presentino motivata
domanda all’Arcivescovo e per conoscenza alla Consulta.
La verifica e il discernimento di tali
requisiti spettano all’Arcivescovo, sentito il Comitato direttivo.
§3. L’accoglimento della domanda di cui ai § 2 comporta l’inserimento nella
C.D.A.L. e l’impegno alla partecipazione con i diritti e i doveri dei membri.
§4. Nel caso di associazioni ecumeniche
riconosciute pastoralmente possono essere chiamati a partecipare alla Consulta
rappresentanti della componente cattolica.
NATURA E FINI
Art. 4
a) valorizzare la forma
associata dell’apostolato dei laici,
richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità
ecclesiale partecipata e corresponsabile;
b) svolgere compiti
d’informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
c) far crescere uno stile
ed una prassi di laicato maturo e responsabile in uno spirito di comunione e
collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di
confronto per una più attenta e più responsabile partecipazione alla vita
pastorale della Diocesi da parte delle singole aggregazioni;
d) elaborare proposte in
ordine agli orientamenti e alle linee pastorali della Diocesi;
e) assumere gli
orientamenti pastorali generali e le eventuali indicazioni specifiche della
Diocesi, sollecitando e sostenendo la mediazione delle singole aggregazioni;
f) essere valida interlocutrice
dell’Arcivescovo e degli altri organismi diocesani con l’atteggiamento proprio
del laicato;
g) promuovere iniziative comuni con il
consenso e la partecipazione delle aggregazioni aderenti in ordine a istanze e
problemi di particolare attualità nell’ambito dell’evangelizzazione e
dell’animazione cristiana dell’ordine temporale.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
ORGANI DELLA CONSULTA
Art. 8.
Gli organi della Consulta sono:
-
l’Assemblea Generale
-
il Comitato
Direttivo
-
il Segretario Generale
-
l’Amministratore
Art. 9.
Assemblea Generale
a)
Composizione
- L’Assemblea Generale è costituita dai
Presidenti-Responsabili diocesani che
fanno parte della Consulta.
- In caso di impossibilità a partecipare il rappresentante può delegare
per iscritto un altro membro della stessa
aggregazione.
- All’Assemblea
generale intervengono, senza diritto di voto, gli Assistenti e i consulenti
Ecclesiali delle Aggregazioni membri della C.D.A.L..
b) Compiti
- Elegge i componenti il Comitato direttivo;
- Delibera di orientamenti e il programma di
attività e ne verifica l’esecuzione;
- Delibera sui punti messi all’O.d.G. con
maggioranza semplice;
- Approva il bilancio preventivo e quello
consuntivo, e fissa i criteri di autofinanziamento;
- Delibera le eventuali modifiche dello
statuto e le elezioni del Comitato Direttivo, con la maggioranza dei due terzi
da proporre all’approvazione dell’Arcivescovo;
- Approva la quota annuale di contribuzione
da parte di ciascuna aggregazione di cui all’Art. 3.
c) Funzionamento
- L’assemblea generale è convocata
ordinariamente due
volte l’anno mediante comunicazione a ciascun membro;
- L’assemblea
generale potrà essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno
la metà dei membri che la costituiscono, o su richiesta del comitato;
- La convocazione dell’assemblea conterrà
l’ordine del giorno relativo alla riunione e dovrà essere inviata ai membri
della consulta almeno 10 gg. prima della data fissata; eventuali convocazioni urgenti
devono essere validamente motivate;
- L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più
uno dei membri aventi diritto al voto in prima convocazione e di un terzo dei
membri, in seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione, possono
essere indette nello stesso giorno;
- l’Assemblea nomina ogni volta il suo Presidente,
scegliendolo tra coloro che non fanno parte del Comitato esecutivo. Ne è
segretario il Segretario Generale;
- delle riunioni dell’assemblea generale si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
Art. 10.
Comitato Direttivo
a - Il Comitato direttivo
è formato da sette membri:
quattro
membri eletti dall’Assemblea Generale nel suo seno a norma del Regolamento; due
membri nominati dall’Arcivescovo tra le aggregazioni laicali; dal Presidente pro tempore dell’Azione Cattolica;
b - Il
Comitato dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili per un
secondo triennio;
c - del Comitato direttivo fa
parte di diritto il Delegato arcivescovile per la C.D .A.L.;
d
- Il delegato partecipa di diritto alle Assemblee generali della CDAL e al suo
Comitato esecutivo, senza diritto di voto;
e – il Comitato direttivo nomina, al
suo interno, un vice segretario ed un
amministratore;
f - qualora si renda vacante la carica di Segretario Generale
o lo stesso fosse comunque per lungo tempo impedito ad esercitarla, essa viene
assunta dal Vice Segretario e, in sostituzione di quest’ultimo, dal membro di
Comitato più anziano di età;
g - il
Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario generale ed è dallo stesso
presieduto; in assenza del Segretario Generale è presieduto dal Vice
Segretario, ed in assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano di età;
le deliberazioni vanno approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al
voto;
h - le riunioni straordinarie del Comitato Direttivo sono
convocate dal Segretario
Generale per la sua iniziativa o su proposta di quattro membri del
consiglio stesso;
Art. 11
Il Segretario Generale
a - E’ nominato liberamente
dall’Arcivescovo tra i membri del Comitato Direttivo
e resta in carica tre
anni; è rieleggibile per un secondo triennio;
b - convoca e presiede le
riunioni del Comitato Direttivo;
c - è il rappresentante ufficiale
della Consulta in tutti gli organismi ove quest’ultima abbia il diritto e il
dovere di essere presente, ed in tutte le occasioni nelle quali la Consulta stessa sia
chiamata o decida di intervenire;
d - coordina l’attività del Comitato Direttivo e della C.D.A.L. provvede all’attuazione
delle iniziative deliberate dagli stessi organismi;
e - prepara le relazioni
programmatica e consuntiva da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo e successivamente a quella dell’Assemblea
Generale nelle relative riunioni di apertura e conclusione dell’Anno Pastorale;
f - in caso di urgenza può
esercitare i poteri del Comitato Direttivo,
salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile;
g - nomina il
Segretario-collaboratore tra i membri
del Comitato Direttivo.
Art. 12
Amministratore
L’Amministratore è eletto dal Direttivo, tra
i suoi membri:
a - è responsabile della riscossione
delle quote annuali e della gestione amministrativa della Consulta
Diocesana;
b - sottopone annualmente al Comitato
Direttivo i bilanci consuntivi e preventivi.
Art. 13
Il Delegato episcopale
a
- Il delegato partecipa di diritto alle Assemblee generali della CDAL e al suo
Comitato Direttivo, senza diritto di voto in quanto espressione concreta del
legame del laicato organizzato e la
Chiesa locale: Partecipa agli incontri, offrendo il suo
contributo ai lavori della CDAL rispettando le scelte e l’autonomia del laicato
b
- Come rappresentante del Vescovo, è espressione della Sua paternità apostolica(CS 164), Accoglie, in prima istanza, il
riconoscimento delle nuove aggregazioni laicali che sorgono nel territorio
dell’Arcidiocesi e ne cura il pieno
inserimento nella vita stessa della Chiesa locale(CS 163).
c
- In prima istanza, affronta e risolve eventuali problematiche inerenti al
rapporto tra le stesse aggregazioni
laicali e tra le aggregazioni e le istituzioni ecclesiastiche diocesane;
d
- Veicola e vigila perché le aggregazioni laicali siano sempre attente alle
indicazioni del Magistero e si
inseriscano, secondo il loro specifico carisma, nelle linee di programmazione
pastorale della Chiesa Italiana e della
Chiesa locale( cfr CS 165 § 2 e CS 168 § 4);
e
- Rende possibile la collaborazione e il raccordo tra le aggregazioni laicali
operanti negli ambienti di vita(scuola, università, mondo del lavoro ecc.) e
gli organismi diocesani operanti nei medesimi, per rendere più efficace la
presenza della Chiesa particolare (cfr. CS 168 § 6)