sabato 20 aprile 2013

- STATUTO (in attesa di approvazione)


ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

CONSULTA DIOCESANA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

STATUTO 

PREMESSA


Art. 1
   La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (in seguito C.D.A.L.), promossa dal Vescovo Diocesano, è l’espressione e lo strumento della volontà delle aggregazioni apostoliche laicali, presenti ed operanti  nella Chiesa di Foggia-Bovino, di valorizzare la comunione e la collaborazione fra loro, in rapporto col Vescovo, offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche ed accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali.



SEDE

Art. 2
   La C.D.A.L. ha sede presso la Curia Diocesana, dove conserva il suo archivio. É domiciliata presso il Segretario Generale.


COMPOSIZIONE

Art. 3
   §1. La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (C.D.A.L.) è costituita da: Aggregazioni Laicali aventi carattere nazionale, riconosciute o erette dalla Conferenza Episcopale Italiana o dalla Santa Sede e comunque dotate di regolare statuto ai sensi del Can. 304;

   §2. Possono far parte della C.D.A.L. anche le aggregazioni che rispondono ai seguenti requisiti:
- sono state, a livello locale, riconosciute come private o erette come pubbliche dall’Ordinario;
- hanno una reale consistenza nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino;
- si propongono le finalità proprie dell’apostolato dei fedeli laici nelle sue molteplici forme, operano entro questo specifico ambito (cfr. can. 215, 298, 327 C.D.C.) e rispondono ai criteri di ecclesialità indicati dall’Esortazione Apostolica “Christifideles Laici” (n.30) e dalla Nota Pastorale “Le Aggregazioni Laicali nella Chiesa”, (n.15);
- presentino motivata domanda all’Arcivescovo e per conoscenza alla Consulta.
   La verifica e il discernimento di tali requisiti spettano all’Arcivescovo, sentito il Comitato direttivo.

   §3. L’accoglimento della domanda  di cui ai § 2 comporta l’inserimento nella C.D.A.L. e l’impegno alla partecipazione con i diritti e i doveri dei membri.

   §4. Nel caso di associazioni ecumeniche riconosciute pastoralmente possono essere chiamati a partecipare alla Consulta rappresentanti della componente cattolica.


NATURA E FINI


Art. 4
   La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali è il luogo privilegiato e necessario d’incontro e di riferimento del “laicato organizzato”. La C.D.A.L., nel rispetto dell’identità e dei compiti delle singole aggregazioni, si propone di:

   a) valorizzare la forma associata  dell’apostolato dei laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;

   b) svolgere compiti d’informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;

   c) far crescere uno stile ed una prassi di laicato maturo e responsabile in uno spirito di comunione e collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto per una più attenta e più responsabile partecipazione alla vita pastorale della Diocesi da parte delle singole aggregazioni;

   d) elaborare proposte in ordine agli orientamenti e alle linee pastorali della Diocesi;

   e) assumere gli orientamenti pastorali generali e le eventuali indicazioni specifiche della Diocesi, sollecitando e sostenendo la mediazione delle singole aggregazioni;

   f) essere valida interlocutrice dell’Arcivescovo e degli altri organismi diocesani con l’atteggiamento proprio del laicato;

   g) promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle aggregazioni aderenti in ordine a istanze e problemi di particolare attualità nell’ambito dell’evangelizzazione e dell’animazione cristiana dell’ordine temporale.

Art. 5
   La C.D.A.L. si impegna a favorire momenti di dialogo e di ricerca, di collaborazione per la crescita della comunione, anche con altre aggregazioni non appartenenti alla C.D.A.L .

Art. 6
   La C.D.A.L. mantiene rapporti stabili con l’Arcivescovo in ordine al perseguimento delle finalità di cui agli Art. 1 e 3. Per favorirne la realizzazione l’Arcivescovo partecipa personalmente o tramite un suo delegato alla vita della C.D.A.L..

Art. 7
    La  C.D.A.L. favorirà la collaborazione con le altre C.D.A.L. della Metropolia e  partecipa alla consulta Regionale delle aggregazioni laicali.


ORGANI DELLA CONSULTA


Art. 8. 
   Gli organi della Consulta sono:
            - l’Assemblea Generale
            - il Comitato Direttivo
            - il Segretario Generale
            - l’Amministratore

Art. 9.
   Assemblea Generale

a)    Composizione
   - L’Assemblea Generale è costituita dai Presidenti-Responsabili diocesani  che fanno parte della Consulta.
   - In caso di impossibilità a partecipare il rappresentante può delegare per iscritto un altro membro della stessa aggregazione.
   - All’Assemblea generale intervengono, senza diritto di voto, gli Assistenti e i consulenti Ecclesiali delle Aggregazioni membri della C.D.A.L..

   b) Compiti
   - Elegge i componenti il Comitato direttivo;  
   - Delibera di orientamenti e il programma di attività e ne verifica l’esecuzione;
   - Delibera sui punti messi all’O.d.G. con maggioranza semplice;
   - Approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, e fissa i criteri di autofinanziamento;
   - Delibera le eventuali modifiche dello statuto e le elezioni del Comitato Direttivo, con la maggioranza dei due terzi da proporre all’approvazione dell’Arcivescovo;
   - Approva la quota annuale di contribuzione da parte di ciascuna aggregazione di cui all’Art. 3.

     c) Funzionamento
   - L’assemblea generale è convocata ordinariamente due volte l’anno mediante comunicazione a ciascun membro;
   - L’assemblea generale potrà essere convocata in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei membri che la costituiscono, o su richiesta del comitato;
   - La convocazione dell’assemblea conterrà l’ordine del giorno relativo alla riunione e dovrà essere inviata ai membri della consulta almeno 10 gg. prima della data fissata; eventuali convocazioni urgenti devono essere validamente motivate;
    - L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri aventi diritto al voto in prima convocazione e di un terzo dei membri, in seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione, possono essere indette nello stesso giorno;
   - l’Assemblea  nomina ogni volta il suo Presidente, scegliendolo tra coloro che non fanno parte del Comitato esecutivo. Ne è segretario il Segretario Generale;
   - delle riunioni dell’assemblea generale si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 10.
Comitato Direttivo

   a - Il Comitato direttivo è formato da sette membri:
quattro membri eletti dall’Assemblea Generale nel suo seno a norma del Regolamento; due membri nominati dall’Arcivescovo tra le aggregazioni laicali; dal Presidente pro tempore dell’Azione Cattolica;
  
   b - Il Comitato dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili per un secondo triennio;

   c - del Comitato direttivo fa parte di diritto il Delegato arcivescovile per la C.D.A.L.;

   d - Il delegato partecipa di diritto alle Assemblee generali della CDAL e al suo Comitato esecutivo, senza diritto di voto;

   e – il Comitato direttivo nomina, al suo interno, un vice segretario ed un amministratore;

   f - qualora si renda vacante la carica di Segretario Generale o lo stesso fosse comunque per lungo tempo impedito ad esercitarla, essa viene assunta dal Vice Segretario e, in sostituzione di quest’ultimo, dal membro di Comitato più anziano di età;

   g - il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario generale ed è dallo stesso presieduto; in assenza del Segretario Generale è presieduto dal Vice Segretario, ed in assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano di età; le deliberazioni vanno approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto;

   h - le riunioni straordinarie del Comitato Direttivo sono convocate dal Segretario
Generale per la sua iniziativa o su proposta di quattro membri del consiglio stesso;

Art. 11
Il Segretario Generale

   a - E’ nominato liberamente dall’Arcivescovo tra i membri del Comitato Direttivo e resta in carica tre anni; è rieleggibile per un secondo triennio;

   b - convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo;

   c - è il rappresentante ufficiale della Consulta in tutti gli organismi ove quest’ultima abbia il diritto e il dovere di essere presente, ed in tutte le occasioni nelle quali la Consulta stessa sia chiamata o decida di intervenire;

   d - coordina l’attività del Comitato Direttivo e della C.D.A.L. provvede all’attuazione delle iniziative deliberate dagli stessi organismi;

   e - prepara le relazioni programmatica e consuntiva da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo e successivamente a quella dell’Assemblea Generale nelle relative riunioni di apertura e conclusione dell’Anno Pastorale;

   f - in caso di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile;

   g - nomina il Segretario-collaboratore tra i   membri del Comitato Direttivo.

Art. 12

Amministratore


   L’Amministratore è eletto dal Direttivo, tra i suoi membri: 
   a - è responsabile della riscossione delle quote annuali e della gestione amministrativa della Consulta Diocesana; 

   b - sottopone annualmente al Comitato Direttivo i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 13

Il Delegato episcopale


a - Il delegato partecipa di diritto alle Assemblee generali della CDAL e al suo Comitato Direttivo, senza diritto di voto in quanto espressione concreta del legame del laicato organizzato e la Chiesa locale: Partecipa agli incontri, offrendo il suo contributo ai lavori della CDAL rispettando le scelte e l’autonomia del laicato

b - Come rappresentante del Vescovo, è espressione della  Sua paternità apostolica(CS  164), Accoglie, in prima istanza, il riconoscimento delle nuove aggregazioni laicali che sorgono nel territorio dell’Arcidiocesi e ne cura  il pieno inserimento nella vita stessa della Chiesa locale(CS 163).

c - In prima istanza, affronta e risolve eventuali problematiche inerenti al rapporto tra le  stesse aggregazioni laicali e tra le aggregazioni e le istituzioni ecclesiastiche diocesane;

d - Veicola e vigila perché le aggregazioni laicali siano sempre attente alle indicazioni del Magistero  e si inseriscano, secondo il loro specifico carisma, nelle linee di programmazione pastorale  della Chiesa Italiana e della Chiesa locale( cfr CS 165 § 2 e CS 168 § 4);

e - Rende possibile la collaborazione e il raccordo tra le aggregazioni laicali operanti negli ambienti di vita(scuola, università, mondo del lavoro ecc.) e gli organismi diocesani operanti nei medesimi, per rendere più efficace la presenza della Chiesa particolare (cfr. CS 168 § 6)